Missioni della fede ONLUS

 

Statuto della Fondazione

Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita per volontàdei Sigg. Aldo Orlandi, Luigi Faccin, Romano Faggion, Gianfranca De Franceschi, Olga Leoni, Guido Sartori, Gino Fortuna, Vittorio De Forni, Luca Rasia, Franco Facchin, meglio indentificati nell’Atto di Costituzione della Fondazione, nella loro veste di esecutori testamentari del Padre Bruno Sartori in memoria del defunto sig. Padre Bruno Sartori stesso, una fondazione denominata MISSIONI DELLA FEDE, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale in breve anche MISSIONI DELLA FEDE ONLUS. 2. La Fondazione è retta dal presente Statuto.

Art. 2 – Denominazione
1. La denominazione della Fondazione è MISSIONI DELLA FEDE, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve anche MISSIONI DELLA FEDE ONLUS. E’ fatto obbligo di utilizzare l’acronimo ONLUS in tutte le occasioni in cui la Fondazione abbia rapporti giuridici con i terzi.

Art. 3 – Sede
1. La Fondazione ha sede legale in Castelgomberto (VI) alla via Chiuse n. 3.

Art. 4 – Oggetto e Scopo
1. E’ scopo della Fondazione perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività di beneficienza a favore delle missioni della Chiesa Cattolica e, in particolare, della Diocesi di Meru in Kenya.
2. Più precisamente, la sua attività principale consiste nell’impiego di proventi derivanti dai beni in suo possesso e da altre attività promosse dalla Fondazione, destinandoli allo sviluppo di progetti umanitari e missionari nella suddetta diocesi di Meru e in eventuali altre Missioni.
3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
4. La Fondazione potrà attuare le iniziative culturali, sociali e scientifiche per sensibilizzare e coordinare interventi a favore dell’attività prevista nell’oggetto sociale.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e dai beni mobili descritti nell’atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e che è stato stimato, con inventario dal Cancelliere della Pretura di Valdagno n. 137 Rep. in data 10 Luglio 1997 e registrato all’Ufficio della Pretura di Valdagno il 10 Settembre 1997 al n. 201 Serie 4, in complessive Lire 1.050.000.000 (un miliardo e cinquantamilioni) redatto in occasione della richiesta di riconoscimento.
2. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la benefica istituzione.
3. Il valore del patrimonio complessivo della Fondazione non potrà essere inferiore al valore su indicato.
4. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio salvo accantonamenti per la manutenzione e le spese.
5. Il Consiglio di amministrazione provederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

Art. 6 – Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell’ufficio.
3. Il Presidente ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell’Ufficio.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 14 persone e un numero minimo di 5 persone, da un Presidente, da un vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno, comunque, essere sempre in numero dispari.
3. Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti membri provvederanno alla nomina del sostituto nella prima assemblea successiva.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente che dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare in numero massimo di tre, dei membri onorari non aventi diritto al voto.
6. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) di nominare e revocare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) di approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il rendiconto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di marzo di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente;
c) di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) di provvedere sugli affari che siano posti alla sua attenzione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) di sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
f) di curare l’osservanza dello Statuto e di promuovere la riforma qualora ciò si renda necessario;
g) di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non spettano al Presidente;
h) di deliberare sugli utilizzi dei proventi e guadagni della Fondazione in osservanza dello scopo della stassa secondo le migliori regole amministrative, con i criteri e le modalità che a fronte delle concrete esigenze ed al vaglio dell’esperienza, si riterranno più utili ed efficaci.

Art. 8 – Il Presidente
1. Al Presidente del Collegio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  dispone di tutti gli altri poteri per l’amministrazione ordinaria del patrimonio della fondazione e per la riscossione e la capitalizzazione delle entrate ordinarie e straordinarie, in ottemperanza agli scopi della Fondazione stessa.
3. Il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
b) firma gli atti della Fondazione e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
c) provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti con le autorità tutorie amministrative e diocesane.

Art. 9 – Il vice Presidente
1. Il vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni volta che questi manchi temporaneamente o sia temporaneamente impedito.
2. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 10 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazionesi riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta almeno 5 dei suoi membri ovvero il Collegio dei revisori dei Conti.
2. Ciascun consigliere potrà inserire uno o più punti nell’Ordine del Giorno, previa comunicazione alla Fondazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’Ordine del giorno da trattare.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se ne è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese. Il caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I verbali del Consiglio di Amministrazione e le decisioni del Presidente devono essere trascritti, in ordine cronologico, su un apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta per ciascuna assemblea del Consiglio.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ogni triennio, tre Revisori dei Conti che formeranno il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, designandone il Presidente, fissandone il compenso annuale valevole per lintero triennio in aggiunta del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
2. I revisori dei Conti nominati formeranno il Collegio dei Revisori dei Conti avente scopo di controllare l’amministrazione della Società, di vigilare sull’osservanza dello Statuto dei regolamenti e delle deliberazioni sociali nonché di verificare l’esatta tenuta dei conti.
3. I Revisori dei conti sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra persone dotate di idonea qualifica professionale anche se non iscritte all’Albo dei Revisori dei Conti. Essi dovranno essere comunque iscritti ad uno dei seguenti Albi: dottori commercialisti, avvocati o procuratori legali, ragionieri, consulenti del lavoro.
4. Se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 20-bis, coma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) iscritti al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In tal caso, ai Revisori dei conti si applicano, ove compatibili, le norme dettate dal Codice Civile per la disciplina del Collegio sindacale nelle società per azioni.
5. In ogni caso i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 12 – Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazioneè convocato per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Art. 13 – Avanzi di gestione
1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Scioglimento
1. In seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, la Fondazione è posta in liquidazione secondo le norme di attuazione del Codice Civile.
2. In caso di estinzione, per qualunque causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di utilità sociale (Onlus) o a fini di utilità pubblica, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia contenute nel libro I del Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

Torna in alto